
Avv. Vittorio Sgromo
PRODUZIONE DI MATERIALE PORNOGRAFICO:
Aggiornamento: 11 mar 2019
PRODUZIONE DI MATERIALE PORNOGRAFICO: PER LE SEZIONI UNITE NON È NECESSARIO L'ACCERTAMENTO DEL PERICOLO DI DIFFUSIONE
Cass., Sez. un., sent. 31 maggio 2018 (dep. 15 novembre 2018), n. 51815, Est. Andronio, Pres. Carcano, ric. M.

1. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione risolvono un contrasto concernente il reato di pornografia minorile e, in particolare, la fattispecie di produzione di materiale pornografico (art. 600 ter co. 1 n. 1 c.p.), affermando il seguente principio di diritto: “ai fini dell’integrazione del reato di cui all’art. 600 ter, primo comma, n. 1), cod. pen., con riferimento alla condotta di produzione di materiale pedopornografico, non è più necessario, viste le nuove formulazioni della disposizione introdotte a partire dalla legge 6 febbraio 2006, n. 38, l’accertamento del pericolo di diffusione del suddetto materiale”.
il commento in penalecontemporaneo.it